
Cosa dice il D.Lgs. 81/2008 sui dispositivi di protezione individuale obbligatori in cantiere? Guida aggiornata 2026 su elmetti, guanti, scarpe, imbracature e tutto quello che devi sapere per lavorare in sicurezza e nel rispetto della legge.
In Italia la sicurezza nei luoghi di lavoro è regolata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dai suoi decreti attuativi. Per i cantieri edili si applicano inoltre le disposizioni specifiche del Titolo IV e dell’Allegato XV dello stesso decreto. Lavorare senza i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti non è solo pericoloso — è un reato penale che può comportare sanzioni fino a 6.400 euro per il datore di lavoro e la sospensione dell’attività.
In questa guida ti spieghiamo quali DPI sono obbligatori, quando usarli e come sceglierli correttamente.
Cosa sono i DPI e come si classificano
I Dispositivi di Protezione Individuale sono attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi presenti sul luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 81/2008, si classificano in tre categorie:
- Categoria I: protezione da rischi minori (guanti da lavoro generici, occhiali da sole)
- Categoria II: protezione da rischi intermedi (elmetti, guanti antitaglio, scarpe di sicurezza)
- Categoria III: protezione da rischi gravi o mortali (imbracature anticaduta, respiratori, DPI per lavori in quota)
I DPI di categoria II e III devono essere certificati CE e riportare il numero della norma di riferimento sull’etichetta.
Protezione del capo — Elmetto
L’elmetto è obbligatorio in tutti i cantieri edili dove esiste rischio di caduta di oggetti dall’alto o urto contro strutture fisse.
Norma di riferimento: EN 397:2012+A1:2012
Caratteristiche da verificare:
- Marcatura CE con norma EN 397
- Classe di protezione adeguata al rischio
- Cinturino regolabile
- Sostituzione obbligatoria ogni 3–5 anni o dopo un impatto significativo
In cantiere non è ammesso l’uso di cappelli, berretti o cuffie al posto dell’elmetto omologato.
Protezione degli occhi — Occhiali e visiere
Gli occhiali protettivi sono obbligatori durante:
- Foratura, taglio e levigatura
- Utilizzo di smerigliatrici angolari
- Lavori con proiezione di schegge o polveri
Norma di riferimento: EN 166:2002
Per lavori con smerigliatrice è preferibile una visiera integrale rispetto agli occhiali, poiché protegge anche le aree laterali del viso.
Protezione delle mani — Guanti
I guanti sono obbligatori per quasi tutte le operazioni in cantiere. La scelta del guanto dipende dal rischio specifico:
| Rischio | Tipo di guanto | Norma |
|---|---|---|
| Rischio meccanico generico | Guanti in lattice o nitrile rinforzato | EN 388 |
| Taglio con utensili | Guanti antitaglio livello B/C | EN 388:2016 |
| Vibrazioni (martelli, ecc.) | Guanti antivibranti | EN ISO 10819 |
| Calore e saldatura | Guanti termoresistenti | EN 407 |
Per chi usa quotidianamente martelli demolitori o trapani a percussione, i guanti antivibranti sono fortemente consigliati anche dove non strettamente obbligatori, per prevenire la sindrome delle vibrazioni mano-braccio (HAV).
Protezione dei piedi — Scarpe antinfortunistiche
Le calzature di sicurezza sono obbligatorie in tutti i cantieri edili. Devono essere certificate EN ISO 20345 e riportare la classificazione S1, S2 o S3:
- S1: punta rinforzata + antistatica — per ambienti interni asciutti
- S2: S1 + resistenza all’acqua — per ambienti misti
- S3: S2 + suola antiperforazione — obbligatoria nei cantieri edili all’aperto
Per i cantieri con rischio di caduta di oggetti pesanti si consiglia la classe S3 SRC (resistenza allo scivolamento su superfici bagnate).
Protezione anticaduta — Imbracature e sistemi di ancoraggio
Per lavori in quota superiore a 2 metri è obbligatorio l’uso di sistemi di protezione anticaduta. Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 115 stabilisce che il lavoratore deve essere protetto da un sistema che impedisca la caduta libera per più di 1,5 metri.
Componenti del sistema anticaduta:
- Imbracatura a corpo intero (norma EN 361)
- Cordino o retrattile (norma EN 354/355)
- Punto di ancoraggio certificato (norma EN 795) con resistenza minima 10 kN
L’imbracatura deve essere verificata visivamente prima di ogni utilizzo e sostituita obbligatoriamente dopo una caduta, anche se non presenta danni visibili.
Protezione delle vie respiratorie
Durante lavorazioni che generano polveri, fumi o vapori è obbligatorio l’uso di maschere filtranti adeguate:
- FFP1: polveri grossolane non tossiche
- FFP2: polveri fini, silice cristallina (taglio calcestruzzo e ceramica)
- FFP3: agenti biologici, amianto (solo con formazione specifica)
Attenzione: per la lavorazione di materiali contenenti silice cristallina (calcestruzzo, pietra, ceramica) la maschera FFP2 è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 236.
Protezione dell’udito
L’obbligo di protezione acustica scatta quando il livello di esposizione al rumore supera:
- 80 dB(A): il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI
- 85 dB(A): uso dei DPI obbligatorio
- 87 dB(A): limite massimo non superabile nemmeno con DPI
Martelli demolitori, smerigliatrici e compressori superano regolarmente gli 85 dB(A) — l’uso di cuffie o inserti auricolari certificati EN 352 è obbligatorio.
Sanzioni previste per mancato uso dei DPI
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008:
- Il datore di lavoro che non fornisce i DPI rischia arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro
- Il lavoratore che rifiuta di indossarli rischia una sanzione da 50 a 300 euro
- In caso di infortunio senza DPI, il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni colpose
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